Ill.mi Parlamentari di Camera e Senato
Della Repubblica Italiana.
Pc. Ill.mo Presidente della Repubblica,
Dott. Carlo Azelio Ciampi
Pc. Stampa e Mass Media
Pc. Associazioni in Difesa dei Diritti dei Cittadini
Parma, 28 settembre 2000.
Ill.mi Senatori, ill.mi, Deputati, è giunta notizia all’A.I.S.O.
che la prossima settimana alla Camera, in Commissione Cultura, avrà
inizio il dibattimento per sanare le posizioni degli studenti iscritti
a mezzo di sospensiva dei TAR ai corsi di Laurea in Odontoiatria, Medicina
e Chir, veterinaria ecc…, non essendo questi nell’A.A. 1999-2000 risultati
vincenti ai concorsi per poter accedere a tali corsi di laurea.
Ci risulta per altro che il TAR Lazio abbia rigettato le richieste
di molti di questi ragazzi, con sentenze definitive che vi sarebbero state
poche settimane fa (ad es. Sentenze N° 7139, 7140, 7141, 7142, 7143,
7144, 7148, 7150, 7151, 7154, 7156 del 2000) e vi prego pertanto di acquisirle.
Per ciò che riguarda il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
dentaria (CLOPD) è mio dovere ricordarvi quanto segue:
-
il CLOPD soggiace alle Direttive UE 686 e 687 del 1978
-
ai sensi dell’art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana l’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del Diritto Internazionale ed
in particolare a quelle emanate in sede Comunitaria in forza dei
trattati sottoscritti dal nostro Stato.
-
La Corte Costituzionale con sentenza 383/98 ha stabilito la legittimità
del numero programmato o chiuso che dir si voglia.
-
Il CLOPD sin da quando è stato creato, in base alle direttive UE
al punto a, con DPR 135/80 ha sempre previsto con DPR e DM successivi (es.
DM 245/97), l’obbligo per gli aspiranti odontoiatri
di sottoporsi ad una prova selettiva per potersi immatricolare a codesto
corso di laurea e ciò è stato ribadito
da questo Parlamento anche con la l. 264/99.
-
Le leggi di sanatoria, art. 1 comma 13 legge 4/99 per l’A.A. 96/97 e l’art.5
legge 264/99 per gli A.A. successivi sino al 98/99 compreso, hanno sempre
contraddetto le disposizioni vigenti all’atto dell’esecuzione dei concorsi
per l’accesso ai corsi di laurea su menzionati.
Tali sanatorie di fatto hanno escluso quei candidati che perdenti alle
prove selettive non hanno presentato opposizione avanti il TAR, mentre
hanno sanato le posizioni interinali di coloro che erano provvisti di sospensiva,
atto amministrativo questo, che non comporta giuridicamente alcun diritto
acquisito, in caso di sentenza di merito sfavorevole all’opponente, per
cui è evidente che soggetti giuridici identici, per non essere vincitori
di concorso, hanno ottenuto trattamenti palesemente opposti in contrapposizione
con quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione Italiana.
Le sanatorie hanno avuto luogo senza che vi sia stato il benché
minimo rispetto per la graduatoria di merito dei concorsi stabiliti per
legge e/o normativa, sicché è evidente che l’accesso alle
più alte vette della cultura, è avvenuto in contrapposizione
con quanto stabilito agli art. 33 e 34 della Costituzione Italiana, giacché
non si sarebbe dovuto consentire l’iscrizione ad odontoiatria di soggetti
provvisti di sospensiva dei TAR e non già di chi sprovvistone era
tuttavia risultato culturalmente più preparato e quindi più
meritevole seppure entrambi non vincitori di concorso.
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La violazione tra l’altro con quanto disposto al DPR 135/80 e successivi
(vedasi ad es. DPR 1154/81) è altresì in palese contrapposizione
con quanto disposto agli art. 3, 54, 89, 134 e 136 della Costituzione Italiana
e non comprendo come l’art. 1 comma 13 legge 4/99 e l’art.5 legge 264/99,
possano ipso facto, aver modificato i posti a concorso per il corso di
laurea in odontoiatria per ogni singolo ateneo quando questo numero era
determinato per legge ad es. con DPR 1154/81
e la Costituzione Italiana non prevede che leggi possano essere retroattive,
a concorso espletato.
-
Vi ricordo altresì che le normative sia quelle vigenti precedentemente,
sia quelle attuali, per il Corso di Laurea in Odontoiatria, prevedono,
anche a sensi e termini della L. 47/84, che lo
studente svolga in prima persona attività pratica sul paziente sotto
il controllo e la super visione del proprio docente ed è chiaro
che se una struttura è in grado di accogliere 10 studenti ed invece
il TAR od il Parlamento impongono numeri ben più ampi questo potrebbe
non essere possibile e dato che è scritto ai DPR 135/80 e 1154/81,
mai abrogati, che “ per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver ….. seguito le prescritte
esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative
attestazioni”, il conseguimento della laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria potrebbe divenire una mera chimera.
-
A tal proposito devo altresì far notare che l’Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (A.N.D.I. – www.andi.it) scrive nella propria rivista
“Notizie Fronte Stomaologico N° 12 Dic.98/N°1
Gen. 99 a pag.12 Tab. 10 “ Numero sedi (CLOPD) nelle quali viene effettuato
il tirocinio pratico clinico pre-laurea per
materia, in 12 sedi non risulta effettuato alcun tirocinio – Indagine 1992,
AISO (Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria)”. E’ quindi evidente
che anche prima che le sospensive dei TAR
e le successive sanatorie ingolfassero le strutture dei CLOPD vi siano
stati grossissimi problemi.
Mi domando, infatti, come possano essere state rilasciate lauree in
odontoiatria e protesi dentaria in quei 12 atenei senza che sia stato attestato
il falso ed invito, (art. 50 Cost. It.), le SS.VV.Ill.me apromuovere interrogazioni
parlamentari, costituendo al caso, in base all’art.82 della Costituzione
della Repubblica Italiana, una commissione d’indagine che appuri se effettivamente
ciò sia accaduto, pronto al caso a fornire ogni documento in mio
possesso che possa contribuire a fare chiarezza in merito.
-
Ricordo altresì che con Direttiva CEE 561/98 (gazz. CEE 7/10/98
n°270) sono state emanate ulteriori normative in merito alla cooperazione
per la garanzia relativa all’istruzione superiore – lauree, che hanno vigore
anche in Italia, come già riferito al punto b della presente.
- Concludendo -
Rivolgo pertanto a tutti Voi, sulla base dell’art. 50 della Costituzione Italiana,
invito a non emanare leggi che aggravino le condizioni di insegnamento nei CLOPD,
che non creino ingiustizia verso chi ha sempre ottemperato alle normative di
legge ripetendo, quando non vincente, il concorso di ammissione per accedere
al CLOPD; Vi invito a garantire che l’insegnamento nei CLOPD ed in modo particolare
l’attività pratica siano effettivamente svolte dallo studente in odontoiatria
e protesi dentaria, così come sancito dalle normative ricordate ai punti
a, b, h, l della presente, nonché con quanto disposto da “ADVISORY COMMITTEE
ON THE TRAINING OF DENTAL PRACTITIONERS”, riportati su http://space.tin.it/associazioni/qtdeb/competent.htm
e in http://space.tin.it/associazioni/qtdeb/core.htm,
[documenti fornitimi dal Prof. P.L. Sapelli, Presidente della Conferenza Permanente
dei Presidenti dei Corsi di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ( Tel. 030-394544)].
Augurandomi che tutti Voi non vogliate consentire che un paziente di
un neolaureato sia cavia dello stesso per non aver mai questi effettuato
l’attività pratica (DPR 135/80 e L.47/84) su pazienti durante il
proprio corso di studi, ossia avulsioni dentali, otturazioni e ricostruzioni
dentali, riposizionamenti gengivali, posizionamento d’impianti, con il
rischio che precontatti tra denti delle due arcate dentarie possano non
solo determinare la rottura del manufatto, ma addirittura comportare nel
tempo rimodellamento osseo del condilo mandibolare con malocclusioni, cefalee
continue e debilitanti, o che una lesione accidentale dell’arteria palatina
non veda un’immediata e sapiente cauterizzazione che comporti la morte
del paziente per emorragia, Vi prego di farvi garanti della salvaguardia
della salute pubblica come sancito dalla Costituzione Italiana all’art.
32 e semmai, anziché sanare posizioni interinali la cui valutazione
spetta per legge ai TAR e/o al Consiglio di Stato, potenziare invece la
disponibilità delle risorse economiche stabilite all’art. 4 della
legge 19/10/1999 n° 370 creando un capitolato apposito perché
ogni CLOPD italiano possa disporre di docenti, riuniti (poltroncine odontoiatriche),
assistenti, aule e quant’altro necessiti perché l’insegnamento dell’Odontoiatria
Italiana corrisponda con quanto stabilito dai trattati internazionali.
Con ossequio,
Marco De Benedictis
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