CATANIA-> Silurato dalla terza sezione del Tar di Catania il decreto
19
aprile 2000 (pubblicato il 16 giugno sulla «Gazzetta Ufficiale»)
con il
quale i ministeri della Sanità e quello dell¹Università
hanno stabilito che
i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati ai corsi di laurea
degli
anni accademici dal 1980/81 al 1984/85, già in possesso dell¹abilitazione
all¹esercizio professionale che consentiva allora anche l¹attività
di
dentista, sono tenuti, per proseguire nell¹esercizio della professione
medesima, al superamento della "prova attitudinale" prevista dal Dlgs
386/98. Il Dm specifica che la prova è ripetibile solo una volta
e che il
suo superamento comporta l¹iscrizione nell¹Albo degli odontoiatri
e la
contestuale cancellazione dall¹Albo dei medici chirurghi.
Il Tar, con l¹ordinanza 2180/2000, ha accolto l¹istanza di
sospensione
dell¹efficacia del Dm impugnato, previa disapplicazione del Dlgs
368/98 per
contrasto con la normativa comunitaria (direttiva Ce 1057/81). L¹istanza
è
stata presentata da un dentista, difeso dagli avvocati Andrea Scuderi
e Lino
Barreca. Va precisato che in Italia la laurea in medicina e chirurgia
ha
consentito fino agli anni Ottanta anche l¹esercizio della professione
di
dentista dal 1924 grazie al Rdl 1755.
Il Tar ha scritto che «la disciplina dettata con il Dlgs 386 contrasta
con
le determinazioni assunte, proprio sul delicato problema dei diritti
acquisiti, dalla direttiva comunitaria, intesa appunto a salvaguardare
la
situazione di coloro che hanno una formazione «ultimata successivamente
alla
presa di effetti delle direttive e iniziata anteriormente a tale presa
di
effetti».
I 5mila medici italiani che si sono iscritti al corso di laurea in medicina
e chirurgia prima di quella che la direttiva 1057 definisce «presa
di
effetti» delle altre direttive con le quali sono stati disciplinati
a
livello comunitario i requisiti minimi di formazione degli odontoiatri
(«presa di effetti» avvenuta, per effetto della proroga
di sei anni concessa
all¹Italia per adeguare la normativa interna in materia, con la
legge
409/85) «hanno il diritto (acquisito) all¹esercizio della
professione di
dentista in Italia per il solo fatto di avere conseguito la laurea
in
medicina e chirurgia e di essersi iscritti nel relativo Albo professionale».
Il Dm è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione «per irragionevole sacrificio dei diritti quesiti,
e per
compressione del diritto al lavoro». I 5mila medici hanno operato
«una certa
scelta, tenendo conto del quadro normativo in vigore al momento del
conseguimento della laurea, senza poter in alcun modo prevedere che
a
quindici anni circa di distanza si potesse presentare l¹eventualità
di un
così grave e drastico mutamento della situazione lavorativa».
La Corte di giustizia, con la sentenza del primo giugno 1995, ha ritenuto
che la Repubblica Italiana, con la legge 471/88, sia venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti. L¹articolo 19 della direttiva 78/686
Cee
consentiva solo ai soggetti che hanno iniziato la loro formazione
universitaria di medico-chirurgo entro il 28 gennaio 1980 di ottenere
il
riconoscimento in ambito comunitario della laurea in medicina e chirurgia,
quale titolo abilitante per l¹esercizio della professione di dentista.
Lo Stato italiano a questo punto ha scelto di dare attuazione alla sentenza
della Corte di giustizia, emanando il Dlgs 386/98, con cui si prevede
che i
laureati in medicina con corso di laurea iniziato negli anni dal 1980/81
al
1984/85, possano iscriversi all¹Albo degli odontoiatri solo previo
superamento di un esame attitudinale, ripetibile una sola volta. L¹ordinanza
di Catania rimescola le carte e fa saltare le misure-tampone adottate
dal
Parlamento.