Emendamenti (IN AZZURRO E SOTTOLINEATO) al DDL presentato dall'A.I.S.O. in relazione a " Programmazione dell'accesso al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Criteri di determinazione del numero di posti disponibili e modalità d'ammissione ai Corsi di Laurea" che a mio avviso andrebbero apportati per non privare Medici e Studenti in Medicina dei diritti previsti al DPR 135/80 e D.M. 245/97.

Art. 1

Le Università Sedi del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria (CCLOPD), stabiliscono ai sensi dell'art. 9 della L. 341/90 il numero massimo degli immatricolandi al CCLOPD al 1° anno per ogni anno accademico.

Art. 2

I posti disponibili per ogni anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono calcolati in base ai seguenti criteri generali:

1- Strutture didattiche disponibili presso gli Atenei sedi del CCLOPD destinate all'attività didattica formale.

2- Strutture didattiche disponibili presso gli Atenei sedi del CCLOPD destinate all'attività didattica preclinica (simulatori, laboratori).

3- Strutture didattiche disponibili presso gli Atenei sedi del CCLOPD destinate all'attività didattica clinica (numero di attività operative, numero di eventuali posti di degenza).

4-Organico del corpo Docente e non Docente afferente al CCLOPD.

5- Obbiettivi formativi del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria i cui minimi sono stabiliti secondo l'art. 3.

6- Necessità socio-assistenziali della popolazione dell'ambito territoriale delle Università, indicate dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri secondo l'art.4.
 
 

Art. 3

Gli obbiettivi minimi formativi del CCLOPD sono stabiliti dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea, tenendo in considerazione i parametri delle Direttive Europee 686-687/78.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Permanente dei Presidenti dei CCLOPD comunica alle Università, al M.U.R.S.T. ed al Ministero della Sanità gli obiettivi formativi.

Art. 4

Gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri valutano le necessità socio-assistenziali della popolazione dell'ambito territoriale tenendo in particolare considerazione l'evoluzione delle patologie del cavo orale ed il rapporto tra il numero di Odontoiatri e gli abitanti, avvalendosi inoltre delle ricerche e delle indicazioni fornite dagli organismi internazionali.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri comunicano alle Università della Regione, al M.U.R.S.T. ed al Ministero della Sanità le necessità socio-assistenziali del territorio.

Art. 5

Le Università Statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande con risposta a scelta multipla definite ed elaborate in sede nazionale dal M.U.R.S.T. in relazione alle materie definite dal DPR 135/80 e D.M. 245/97.

Art. 6

Una Commissione di valutazione presso ciascuna sede provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

A) Voto riportato all'esame di maturità: incide in misura non superiore al 10% nel punteggio massimo realizzabile dal candidato al concorso.

B) Voto della prova: incide nella restante misura.

C) Modalità di attribuzione punteggio per risposta:

0 punti per risposta errata.

0 punti per assenza di risposta.

0 punti per risposta multipla a singolo quesito

D) Distinzione degli exaequo: a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è concessa al candidato che ha risposto esattamente al maggior numero di domande nella prova.

Qualora permanga la condizione di exequo il Presidente del CCLOPD provvederà ad effettuare il sorteggio tra i pari merito alla presenza degli stessi, del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Rettore dell'Ateneo o di un suo delegato e dei Rappresentanti degli Studenti eletti nel CCLOPD.

Art. 7

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art.8

L'art.17 commi 116 e 119 della L. 15/5/97 n° 127 è abrogato.

Art. 9

E' disposta l'iscrizione al 2° anno del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per Medici e Studenti di Medicina e Chirurgia qualora sussistano le condizioni previste al DPR 135/80 ed il M.U.R.S.T. ed i CCLOPD indicheranno pertanto le materie del 1° e 2° anno da svolgersi ad evitarsi che un'eventuale iscrizione al 2° anno sia incompatibile con la frequenza delle lezioni previste al 1°.

Art. 10

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per accedere agli esami ed al conseguimento della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria come previsto nel DPR 135/80 e non può essere inferiore al 75% delle ore previste dal CCLOPD; in caso d'impedimento da parte dello Studente per motivi gravi di salute o d'altro genere valutati dal Rettore, il CCLOPD provvederà ad assegnare un Tutore tra i Docenti (titolari di cattedra od assistenti) affinché lo studente raggiunga il limite del 75% della frequenza prevista per legge.
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.11

Gli appelli degli esami non dovranno essere inferiori a 3 per sessione (Estiva ed Autunnale) e a 2 in Febbraio e dovranno essere notificati agli studenti con almeno un mese d'anticipo rispetto all'esame.

La bocciatura in sede d'esame comporterà dopo 2 volte consecutive per sessione l'impossibilità a presentarsi per la stessa materia nella medesima sessione e la penale di £. 50.000 da pagarsi all'Ateneo.

La bocciatura di uno studente per 3 volte consecutive per la stessa materia determinerà d'ufficio il controllo da parte dell'Ateneo dell'attività del docente titolare della materia e la risoluzione del contratto se nell'arco dell'anno accademico gli studenti che non dovessero essere riusciti a superare l'esame per 3 volte consecutive fossero più del 50% o se gli studenti che non fossero riusciti a superare l'esame al secondo tentativo fossero più dell'80%, fatto salvo che da un'indagine di una commissione presieduta dal Rettore e composta in eguale misura dai rappresentanti degli studenti e dai docenti, non si possa attribuire alle modalità d'insegnamento del titolare della materia la causa degli insuccessi.

Art.12

Tutto ciò che non è espressamente modificato dal presente d.d.l. dei DPR 135/80 e del D.M. 245/97 deve essere considerato parte integrante dell'art.12.

Art. 13

Le materie individuate dal M.U.R.S.T. dovranno essere insegnate da un titolare il quale garantirà la presenza alle lezioni per non meno del 75% e la presenza ad ogni appello, salvo rescissione del contratto.

Pertanto il corpo docente e non docente del CCLOPD timbrerà il cartellino d'entrata e d'uscita e dispositivi saranno predisposti all'entrata delle aule.

La contraffazione della presenza sarà perseguita a norma di legge e determinerà la rescissione del contratto.
 
 
 
 

Il Rappresentante degli Studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Parma
 
 
 
 

Cons.Cult. Sede AISO Parma e Delegato Naz. AISO per le Problematiche Sindacali

Marco De Benedictis
 
 

Tel./Fax. 0521-482388

e-mail: markdeb@tin.it


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