DDL: Programmazione dell'accesso al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CCLOPD) - Criteri di determinazione del numero di posti disponibili e modalità d'ammissione ai Corsi di Laurea.

Art. 1

Le Università Sedi del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria (CCLOPD), stabiliscono ai sensi dell'art. 9 della

L. 341/90 il numero massimo dei posti disponibili per ogni annodi corso del CCLOPD.

Art. 2

I posti disponibili per ogni anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria sono calcolati in base ai seguenti criteri generali:

1- Strutture didattiche disponibili presso gli Atenei sedi del CCLOPD destinate all'attività didattica formale.

2- Strutture didattiche disponibili presso gli Atenei sedi del CCLOPD destinate all'attività didattica preclinica (simulatori, laboratori).

3- Strutture didattiche disponibili presso gli Atenei sedi del CCLOPD destinate all'attività didattica clinica (numero di attività operative, numero di eventuali posti di degenza).

4-Organico del corpo Docente e non Docente afferente al CCLOPD.

5- Obbiettivi formativi del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria i cui minimi sono stabiliti secondo l'art. 3.

6- Necessità socio-assistenziali della popolazione dell'ambito territoriale delle Università, indicate dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri secondo l'art.4.
 
 

Art. 3

Gli obbiettivi minimi formativi del CCLOPD sono stabiliti dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea, tenendo in considerazione i parametri delle Direttiva Europea

687/78. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Permanente dei Presidenti dei CCLOPD comunica alle Università, al M.U.R.S.T. ed al Ministero della Sanità gli obiettivi formativi.

Art. 4

Gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri valutano le necessità socio-assistenziali della popolazione dell'ambito territoriale tenendo in particolare considerazione l'evoluzione delle patologie del cavo orale ed il rapporto tra il numero di Odontoiatri e gli abitanti, avvalendosi inoltre delle ricerche e delle indicazioni fornite dagli organismi internazionali.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri comunicano alle Università della Regione, al M.U.R.S.T. ed al Ministero della Sanità le necessità socio-assistenziali del territorio.

Art. 5

Le Università Statali provvedono all'ammissione degli studenti con procedura concorsuale effettuata mediante una prova svolta lo stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande con risposta a scelta multipla definite ed elaborate in sede nazionale dal M.U.R.S.T..

Art. 6

Una Commissione di valutazione presso ciascuna sede provvede alla valutazione della prova secondo i seguenti criteri:

A) Voto riportato all'esame di maturità: incide in misura non superiore al 10% nel punteggio massimo realizzabile dal candidato al concorso.

B) Voto della prova: incide nella restante misura - Sono attribuiti 0 punti alle risposte sbagliate, alle domande senza risposta ed alle schede irregolari.

C) Distinzione degli ex aequo: a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è concessa al candidato che ha risposto esattamente al maggior numero di domande nella prova.

Qualora permanga la condizione di ex aequo, si provvede alla estrazione in ciascuna sede di esame di una lettera dell'alfabeto che stabilisca l'inizio della sequenza alfabetica per individuare, tra i candidati a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria.
 
 
 
 

Art. 7

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art.8

L'art.17 commi 116 e 119 della L. 15/5/97 n° 127 è abrogato.
 
 

Comitato Esecutivo Nazionale A.I.S.O.


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