Ill.mi Giudici della Corte
Costituzionale,
Piazza del Quirinale 41
00187 Roma
Ill.mi Giudici della Corte dei
Conti,
Via Baiamonti 25
00195 Roma
Parma 24 Ottobre
98.
Leggendo la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 30/9/98, prima serie
speciale - n. 39, si nota che il
TAR Marche, in relazione ad un ricorso proposto contro il numero programmato
ad Odontoiatria (Ordinanza 24/6/98), afferma "
Sono invece da considerare
infondati entrambi i motivi d'impugnazione dedotti nel ricorso stesso,
in quanto la facoltà di limitare le iscrizioni ai corsi universitari
non è affatto priva d'ogni supporto normativo, essendo stata espressamente
prevista dall'art. 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come
modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
così dispone, infatti, la norma suindicata: " Il Ministro del MURST
definisce, su conforme parere del C.N.U., i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione
ed ai corsi universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni"
.Il
Collegio, tuttavia, come già ritenuto da questo tribunale con precedenti
ordinanze 26 marzo 1998, n.440 e 441 (G.U. 10 Giugno 1998 n.23, serie speciale),
dubita della legittimità costituzionale dell'art.9, comma 4, della
legge 341/90 e, pertanto, ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa
questione di costituzionalità per contrasto col principio della
riserva di legge e con gli artt. 33 e 34 della Costituzione".
Il TAR Marche prosegue sentenziando
nel modo seguente:
Per questi motivi
Dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.9,
comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.
17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio
costituzionale della riserva di legge nonché agli artt. 33 e 34
della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della segreteria,
la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
Così deciso in Ancona,
nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 1998.
Il Presidente: Venturini
Il Consigliere, estensore: Ranalli.
Come possiamo notare, nel caso in
cui la Corte Costituzionale dovesse abrogare l'art. 9 comma 4, della legge
19 novembre 1990, n. 341 e le modifiche di cui all'art. 17, comma 116,
della legge
n. 127 del 15/5/97, l'Università
Italiana sarà privata o vedrà fortemente ridotta la propria
autonomia decisionale.
La conseguenza più immediata
sarà l'abrogazione nel numero programmato in ogni Corso di Laurea,
Facoltà e specializzazioni mediche, odontoiatriche, ecc.
..
Non potranno più avere quindi
applicazione i DPR 135/80 e successivi (es. 1154/81),
i DM 245/97 e quello dell'11/6/98
con cui si deliberava e ribadiva la norma per cui l'accesso al Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria era subordinata al superamento
di test, onde garantire, con un numero limitato di studenti per anno accademico,
il raggiungimento dei parametri previsti dalle Direttive Europee 686 e
687 del 1978, in merito alla preparazione tecnica, clinica, diagnostica
che ogni operatore dell'Odontoiatria deve possedere in tutto il territorio
europeo.
Si potrà
così determinare "l'espulsione" dell'Odontoiatria Italiana" dalla
Comunità Europea, non avendo più essa le caratteristiche
previste con i trattati internazionali,
ed inoltre:
1) Si
attesterà che il Corso di Odontoiatria non sia in effetti, quale
è invece, un mezzo che " cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori " (Art. 35), ossia dei futuri odontoiatri e si
riterrà pertanto che debba essere considerato nell'ambito degli
Artt. 33 e 34 della Costituzione. Infatti,
sia il Corso di Laurea in Odontoiatria, come quello in Medicina, in Veterinaria
ed i corsi di specializzazione per i quali, al momento, esistono numeri
di accesso limitati, creano dei professionisti specifici (Odontoiatri,
Medici, Veterinari e specialisti), si tratta cioè di corsi professionalizzanti
per futuri lavoratori, gestiti dalle Università.
2)
Inoltre si avvalorerà l'ipotesi, per me assurda, che,
prevedendo la Costituzione Italiana agli Artt.33 e 34 il Diritto allo Studio
e stabilendo agli Artt. 1 e 4 che la Repubblica si fonda sul LAVORO e che
tale sia Diritto di ogni Cittadino, non
sia più possibile espletare concorsi in quanto i perdenti sarebbero
privati ingiustamente dei propri DIRITTI.
3) Si determinerà
altresì una grave ingiustizia per coloro i quali,
osservando le disposizioni ai DPR 135/80 e successivi, D.M. 245/97 e dell'11/6/98
(G.U. 22/6/98), allorquando, non riuscendo a superare i test per l'accesso
ad Odontoiatria, abbiano rinunciato al conseguimento della Laurea o ne
abbiano procrastinato il conseguimento, ripresentandosi negli anni, fino
a risultare vincenti nei concorsi banditi. Naturalmente questi soggetti
potrebbero formulare, in caso di incostituzionalità delle norme
vigenti, un'immediata richiesta di danni morali
ed economici allo Stato, alle Università od ai Ministri per aver
negato il Diritto allo Studio previsto agli artt. 33 e 34 della Costituzione.
4) Mi pare impossibile
ipotizzare che la
Corte
Costituzionale possa abrogare in base agli Artt. 134 e 136 il DPR 135/80
e successivi dato che all'Art. 87 della
Costituzione è scritto " Il Presidente della Repubblica promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti " e
che i suoi atti sono validi se controfirmati dai Ministri (Art. 89)
", ma il riconoscere incostituzionale l'art.9, comma 4, della legge
n. 341/90 e l'art. 17, comma 116 della legge
n. 127/97, credo abbia per effetto
l'abrogazione dei DPR 135/80 e successivi, del
DM 245/97 e del DM dell'11/6/98
del Ministro Berlinguer.
5) Inoltre
abrogando, di fatto, l'esistenza di un numero programmato in rapporto alla
quantità di riuniti (poltroncine odontoiatriche), di manichini (apparecchi
provvisti di testa, dentatura in plastica e resina, trapani ed aspiratori),
di docenti presenti nei singoli Atenei, si riduce
o si annulla l'esperienza pratico-clinica dei futuri odontoiatri, senon
si provvederà immediatamente a creare le strutture per accogliere
l'elevatissimo numero di immatricolandideterminando:
a) un
Dottore in Odontoiatria privato di quelle cognizioni rischia
di divenire egli stesso causa di patologie sul paziente, costituendo
pertanto l'abrogazione del numero programmato un
" Attentato alla Cultura ed alla Salute. "
b) L'immissione
di nuove matricole al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
determinerà il procrastinarsi delle multe della Comunità
Europea per violazione delle Direttive 686 e 687/78, multe che la U.E.
ha già attribuito all'Italia negli anni scorsi, (360 milioni al
giorno per un totale che si ritiene si aggiri tra i 10.000 - 20.000 miliardi
di lire di multe), allorquando i provvedimenti interinali dei TAR consentivano
a soggetti che non avevano superato i test di ammissione al Corso di Laurea
previsti con
DPR 135/80
e successive normative, comunque di iscriversi.
Il numero
programmato, infatti, esiste solo per garantire ad ogni studente di apprendere,
in rapporto alle strutture Universitarie (Professori, Pazienti, macchinari
ecc.
), le nozioni indispensabili per poter svolgere, una volta completato
il Corso di Studi, la propria attività, sia quella di Odontoiatra,
di Medico, di Veterinario o di Specialista (es. Ortodontista, Psichiatra,
Neurologo, Cardiologo, ecc.
) o di Architetto e la possibilità che
è data ad ogni diplomato e/o ad ogni laureato di poter accedere
ai concorsi banditi per tali corsi di laurea e/o di specialità,
è Costituzionale, a mio avviso, quanto lo è per la Pubblica
Amministrazione bandire concorsi per scegliere i propri lavoratori, pur
esistendo per ogni Cittadino Italiano il Diritto al Lavoro, sancito dalla
Costituzione.
In altri termini,
tutti i Cittadini aventi i requisiti per poter partecipare ai concorsi
per i Corsi di Laurea, di Specialità, o per le Assunzioni nella
Pubblica Amministrazione, possono ed hanno il diritto di parteciparvi,
ma nessuno, a tutt'oggi, ha mai ritenuto incostituzionale che un neolaureato
in giurisprudenza per fare il magistrato debba aver superato un esame,
e non sia invece provvisto di diritto di scegliersi, prescindendo dai propri
meriti, il tipo di attività da svolgersi.
E' per questo
motivo che invito tutti gli eminentissimi Giudici della Corte Costituzionale
a voler considerare queste riflessioni prima di decidere, in piena autonomia,
sulla legittimità degli artt. di cui alla sentenza del TAR Marche
del 24/6/98.
Ed è
alla eminentissima Corte dei Conti che chiedo formalmente, a sensi e termini
della L. 241/90, di appurare se le multe che la Comunità Europea
ha comminato all'Italia per violazione delle Direttive 686 e 687/78 siano
anche da attribuirsi a "Sospensive" per ricorsi presentati dopo i 60 giorni
dai risultati dei test di ammissione, od a soggetti che non vi si erano
neanche presentati, o se taluni provvedimenti siano stati
assunti senza
che gli Atenei abbiano rigettato la domanda di iscrizione
del ricorsista
in quanto non prodotta dallo stesso e quindi sia stata concessa "sospensiva"
in assenza di un atto universitario che solo se impugnato avrebbe potuto
determinare l'iscrizione ai Corsi di Odontoiatria, determinando in questi
modi le multe e quindi danni patrimoniali allo Stato Italiano.
Il Consigliere Culturale della Sede
A.I.S.O. di Parma
e Rappresentante degli Studenti
nel CCLOPD
Marco De Benedictis
Ps.
Trasmessa alla Corte Costituzionale
il 24/10/98 con AR n° 1609
ed alla Corte dei Conti il 24/10/98
con AR n° 1608
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