Ill.mi Giudici della Corte Costituzionale,
Piazza del Quirinale 41
00187 Roma
Ill.mi Giudici della Corte dei Conti,
Via Baiamonti 25
00195 Roma
Parma 24 Ottobre 98.
Leggendo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/9/98, prima serie
speciale - n. 39, si nota che il TAR Marche, in relazione ad un ricorso proposto contro il numero programmato ad Odontoiatria (Ordinanza 24/6/98), afferma " …Sono invece da considerare infondati entrambi i motivi d'impugnazione dedotti nel ricorso stesso, in quanto la facoltà di limitare le iscrizioni ai corsi universitari non è affatto priva d'ogni supporto normativo, essendo stata espressamente prevista dall'art. 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127; così dispone, infatti, la norma suindicata: " Il Ministro del MURST definisce, su conforme parere del C.N.U., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni"…….Il Collegio, tuttavia, come già ritenuto da questo tribunale con precedenti ordinanze 26 marzo 1998, n.440 e 441 (G.U. 10 Giugno 1998 n.23, serie speciale), dubita della legittimità costituzionale dell'art.9, comma 4, della legge 341/90 e, pertanto, ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e con gli artt. 33 e 34 della Costituzione".
Il TAR Marche prosegue sentenziando nel modo seguente:
Per questi motivi
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 1998.
Il Presidente: Venturini
Il Consigliere, estensore: Ranalli.
Come possiamo notare, nel caso in cui la Corte Costituzionale dovesse abrogare l'art. 9 comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e le modifiche di cui all'art. 17, comma 116, della legge
n. 127 del 15/5/97, l'Università Italiana sarà privata o vedrà fortemente ridotta la propria autonomia decisionale.
La conseguenza più immediata sarà l'abrogazione nel numero programmato in ogni Corso di Laurea, Facoltà e specializzazioni mediche, odontoiatriche, ecc.…..
Non potranno più avere quindi applicazione i DPR 135/80 e successivi (es. 1154/81),
i DM 245/97 e quello dell'11/6/98 con cui si deliberava e ribadiva la norma per cui l'accesso al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria era subordinata al superamento di test, onde garantire, con un numero limitato di studenti per anno accademico, il raggiungimento dei parametri previsti dalle Direttive Europee 686 e 687 del 1978, in merito alla preparazione tecnica, clinica, diagnostica che ogni operatore dell'Odontoiatria deve possedere in tutto il territorio europeo.
Si potrà così determinare "l'espulsione" dell'Odontoiatria Italiana" dalla Comunità Europea, non avendo più essa le caratteristiche previste con i trattati internazionali, ed inoltre:
1) Si attesterà che il Corso di Odontoiatria non sia in effetti, quale è invece, un mezzo che " cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori " (Art. 35), ossia dei futuri odontoiatri e si riterrà pertanto che debba essere considerato nell'ambito degli Artt. 33 e 34 della Costituzione. Infatti, sia il Corso di Laurea in Odontoiatria, come quello in Medicina, in Veterinaria ed i corsi di specializzazione per i quali, al momento, esistono numeri di accesso limitati, creano dei professionisti specifici (Odontoiatri, Medici, Veterinari e specialisti), si tratta cioè di corsi professionalizzanti per futuri lavoratori, gestiti dalle Università.
2) Inoltre si avvalorerà l'ipotesi, per me assurda, che, prevedendo la Costituzione Italiana agli Artt.33 e 34 il Diritto allo Studio e stabilendo agli Artt. 1 e 4 che la Repubblica si fonda sul LAVORO e che tale sia Diritto di ogni Cittadino, non sia più possibile espletare concorsi in quanto i perdenti sarebbero privati ingiustamente dei propri DIRITTI.
3) Si determinerà altresì una grave ingiustizia per coloro i quali, osservando le disposizioni ai DPR 135/80 e successivi, D.M. 245/97 e dell'11/6/98 (G.U. 22/6/98), allorquando, non riuscendo a superare i test per l'accesso ad Odontoiatria, abbiano rinunciato al conseguimento della Laurea o ne abbiano procrastinato il conseguimento, ripresentandosi negli anni, fino a risultare vincenti nei concorsi banditi. Naturalmente questi soggetti potrebbero formulare, in caso di incostituzionalità delle norme vigenti, un'immediata richiesta di danni morali ed economici allo Stato, alle Università od ai Ministri per aver negato il Diritto allo Studio previsto agli artt. 33 e 34 della Costituzione.
4) Mi pare impossibile ipotizzare che la Corte Costituzionale possa abrogare in base agli Artt. 134 e 136 il DPR 135/80 e successivi dato che all'Art. 87 della Costituzione è scritto " Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti " e che i suoi atti sono validi se controfirmati dai Ministri (Art. 89) ", ma il riconoscere incostituzionale l'art.9, comma 4, della legge n. 341/90 e l'art. 17, comma 116 della legge
n. 127/97, credo abbia per effetto l'abrogazione dei DPR 135/80 e successivi, del
DM 245/97 e del DM dell'11/6/98 del Ministro Berlinguer.
5) Inoltre abrogando, di fatto, l'esistenza di un numero programmato in rapporto alla quantità di riuniti (poltroncine odontoiatriche), di manichini (apparecchi provvisti di testa, dentatura in plastica e resina, trapani ed aspiratori), di docenti presenti nei singoli Atenei, si riduce o si annulla l'esperienza pratico-clinica dei futuri odontoiatri, senon si provvederà immediatamente a creare le strutture per accogliere l'elevatissimo numero di immatricolandideterminando:
a) un Dottore in Odontoiatria privato di quelle cognizioni rischia di divenire egli stesso causa di patologie sul paziente, costituendo pertanto l'abrogazione del numero programmato un " Attentato alla Cultura ed alla Salute. "
b) L'immissione di nuove matricole al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria determinerà il procrastinarsi delle multe della Comunità Europea per violazione delle Direttive 686 e 687/78, multe che la U.E. ha già attribuito all'Italia negli anni scorsi, (360 milioni al giorno per un totale che si ritiene si aggiri tra i 10.000 - 20.000 miliardi di lire di multe), allorquando i provvedimenti interinali dei TAR consentivano a soggetti che non avevano superato i test di ammissione al Corso di Laurea previsti con
DPR 135/80 e successive normative, comunque di iscriversi.
Il numero programmato, infatti, esiste solo per garantire ad ogni studente di apprendere, in rapporto alle strutture Universitarie (Professori, Pazienti, macchinari ecc.…), le nozioni indispensabili per poter svolgere, una volta completato il Corso di Studi, la propria attività, sia quella di Odontoiatra, di Medico, di Veterinario o di Specialista (es. Ortodontista, Psichiatra, Neurologo, Cardiologo, ecc.…) o di Architetto e la possibilità che è data ad ogni diplomato e/o ad ogni laureato di poter accedere ai concorsi banditi per tali corsi di laurea e/o di specialità, è Costituzionale, a mio avviso, quanto lo è per la Pubblica Amministrazione bandire concorsi per scegliere i propri lavoratori, pur esistendo per ogni Cittadino Italiano il Diritto al Lavoro, sancito dalla Costituzione.
In altri termini, tutti i Cittadini aventi i requisiti per poter partecipare ai concorsi per i Corsi di Laurea, di Specialità, o per le Assunzioni nella Pubblica Amministrazione, possono ed hanno il diritto di parteciparvi, ma nessuno, a tutt'oggi, ha mai ritenuto incostituzionale che un neolaureato in giurisprudenza per fare il magistrato debba aver superato un esame, e non sia invece provvisto di diritto di scegliersi, prescindendo dai propri meriti, il tipo di attività da svolgersi.
E' per questo motivo che invito tutti gli eminentissimi Giudici della Corte Costituzionale a voler considerare queste riflessioni prima di decidere, in piena autonomia, sulla legittimità degli artt. di cui alla sentenza del TAR Marche del 24/6/98.
Ed è alla eminentissima Corte dei Conti che chiedo formalmente, a sensi e termini della L. 241/90, di appurare se le multe che la Comunità Europea ha comminato all'Italia per violazione delle Direttive 686 e 687/78 siano anche da attribuirsi a "Sospensive" per ricorsi presentati dopo i 60 giorni dai risultati dei test di ammissione, od a soggetti che non vi si erano neanche presentati, o se taluni provvedimenti siano stati
assunti senza che gli Atenei abbiano rigettato la domanda di iscrizione
del ricorsista in quanto non prodotta dallo stesso e quindi sia stata concessa "sospensiva" in assenza di un atto universitario che solo se impugnato avrebbe potuto determinare l'iscrizione ai Corsi di Odontoiatria, determinando in questi modi le multe e quindi danni patrimoniali allo Stato Italiano.
Il Consigliere Culturale della Sede A.I.S.O. di Parma
e Rappresentante degli Studenti nel CCLOPD

Marco De Benedictis
Ps.
Trasmessa alla Corte Costituzionale il 24/10/98 con AR n° 1609
ed alla Corte dei Conti il 24/10/98 con AR n° 1608



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